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Roma, 11 novembre 2016

 

Circolare n. 190/2016

 

Oggetto: Lavoro – Rinnovo CCNL dirigenti – Accordo del 10.11.2016.

 

 

E’ stato rinnovato per il quadriennio 2015/2018 il CCNL dirigenti trasporti che era scaduto il 31 dicembre 2014. Il nuovo contratto prevede in particolare la corresponsione di 2 una tantum pari complessivamente a 3500 euro, l’adeguamento della contribuzione ai Fondi Mario Negri e Fasdac, l’ampliamento della sfera di applicazione dei dirigenti a contribuzione ridotta e la sensibile riduzione degli ammontari delle indennità da corrispondere in caso di licenziamento.

 

Questi gli elementi essenziali del rinnovo.

 

Una tantum – Ai dirigenti in forza al 10 novembre di quest’anno dovranno essere corrisposte 2 una tantum non assorbibili pari a:

 

·  1.700 euro con la retribuzione di marzo 2017 (l’importo va riproporzionato per i dirigenti assunti o nominati nel 2015 in rapporto all’anzianità di servizio maturata durante lo stesso anno);

 

·  1.800 euro con la retribuzione di marzo 2018.

 

Gli importi in questione non concorrono al computo del TFR né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell’eventuale preavviso o dell’indennità sostitutiva.

 

Retribuzione minima di fatto – A decorrere dall’1 gennaio 2017 l’ammontare della retribuzione minima mensile di fatto sarà pari a 3.800 euro (attualmente 3.500 euro). Come è noto, tale importo costituisce la soglia minima di retribuzione mensile comunque composta (minimo, superminimo, assegni ad personam, ecc.) da riconoscere al dirigente.

 

Festività del 4 novembre – A decorrere dal 2017 la festività del 4 novembre non dovrà più essere remunerata come già previsto dal CCNL dipendenti.

 

Fondi integrativi – La contribuzione aziendale al Fondo Mario Negri aumenterà a regime di 509,33 euro annui a dirigente di cui 23,69 dal 2015, 159,91 dal 2016, 159,90 dal 2017 e 165,83 dal 2018.

Per quanto concerne invece la contribuzione aziendale al Fasdac, l’incremento complessivo a regime sarà di 45,94 euro annui a dirigente suddivisi in due quote uguali (pari ciascuna a 22,97 euro) di cui la prima dal 2016 e la seconda dal 2018.

 

Dirigenti a contribuzione ridotta – E’ stata introdotta in via sperimentale una seconda tipologia di dirigenti a contribuzione ridotta che, rispetto a quella attualmente prevista, non è legata all’età ma alla retribuzione. In particolare per i dirigenti assunti o nominati dal 10 novembre scorso con retribuzione di ammontare non superiore a 65 mila euro annui, l’azienda per un periodo di 3 anni sarà integralmente esonerata dalla contribuzione al Fondo Antonio Pastore, mentre la contribuzione al Fondo Mario Negri sarà pari a soli 300 euro annui. Al termine del triennio, in presenza dei requisiti anagrafici previsti per la prima tipologia di dirigenti a contribuzione ridotta, l’azienda potrà comunque beneficiare delle agevolazioni contributive previste per detta tipologia per la durata corrispondente.

E’ stato altresì ampliato il campo di applicazione delle attuali riduzioni contributive legate all’età dei neodirigenti non essendo più necessaria la preventiva permanenza nella qualifica di quadro per almeno 3 anni. Le aziende avranno pertanto diritto all’agevolazione (consistente come in passato nell’abbattimento di oltre il 60% della

contribuzione ai Fondi Mario Negri e Antonio Pastore) per tutti i dirigenti assunti o nominati entro il 48° anno di età; la durata del beneficio sarà così diversificata a seconda dell’età del dirigente:

 

età

 

durata

fino a 40 anni

4 anni

da 41 a 45 anni

3 anni

da 46 a 48 anni

2 anni

 

In caso di assunzione di dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni, la durata del beneficio sarà pari a 1 anno.

 

Licenziamenti – Sono stati previsti due tipi di intervento: da un lato sono stati modificati i termini di preavviso e, dall’altro lato, sono stati ridotti gli importi dell’indennità risarcitoria, tanto di quella ordinaria quanto di quella supplementare spettante ai dirigenti con anzianità superiore a 12 anni (in precedenza 10), da corrispondere in caso di licenziamento ingiustificato.

 

Malattia – La durata del periodo di conservazione del posto di lavoro è stata ridotta a 8 mesi (in precedenza 12 mesi) in un anno solare. In caso di dirigenti affetti da patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita la durata del periodo in questione sarà invece pari a 14 mesi.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.283/2012

 

Allegato uno

 

M/t

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