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Roma, 11
novembre 2016
Circolare n. 190/2016
Oggetto:
Lavoro – Rinnovo CCNL dirigenti – Accordo del 10.11.2016.
E’ stato rinnovato per il quadriennio 2015/2018 il
CCNL dirigenti trasporti che era scaduto il 31 dicembre 2014. Il nuovo
contratto prevede in particolare la corresponsione di 2 una tantum pari
complessivamente a 3500 euro, l’adeguamento della contribuzione ai Fondi Mario
Negri e Fasdac, l’ampliamento della sfera di
applicazione dei dirigenti a contribuzione ridotta e la sensibile riduzione degli
ammontari delle indennità da corrispondere in caso di
licenziamento.
Questi gli elementi essenziali del rinnovo.
Una
tantum – Ai dirigenti in forza al 10 novembre di quest’anno
dovranno essere corrisposte 2 una tantum non assorbibili pari a:
· 1.700 euro con la retribuzione di marzo 2017 (l’importo va
riproporzionato per i dirigenti assunti o nominati nel 2015 in rapporto
all’anzianità di servizio maturata durante lo stesso anno);
· 1.800 euro con la retribuzione di marzo 2018.
Gli importi in questione non concorrono al computo
del TFR né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell’eventuale
preavviso o dell’indennità sostitutiva.
Retribuzione
minima di fatto – A decorrere dall’1 gennaio 2017 l’ammontare della
retribuzione minima mensile di fatto sarà pari a 3.800 euro (attualmente 3.500 euro).
Come è noto, tale importo costituisce la soglia minima di retribuzione mensile
comunque composta (minimo, superminimo, assegni ad personam,
ecc.) da riconoscere al dirigente.
Festività
del 4 novembre – A decorrere dal 2017 la festività del 4 novembre non
dovrà più essere remunerata come già previsto dal CCNL dipendenti.
Fondi
integrativi – La contribuzione aziendale al Fondo Mario Negri aumenterà
a regime di 509,33 euro annui a dirigente di cui 23,69 dal 2015, 159,91 dal
2016, 159,90 dal 2017 e 165,83 dal 2018.
Per quanto concerne invece la contribuzione
aziendale al Fasdac, l’incremento complessivo a
regime sarà di 45,94 euro annui a dirigente suddivisi in due quote uguali (pari
ciascuna a 22,97 euro) di cui la prima dal 2016 e la seconda dal 2018.
Dirigenti
a contribuzione ridotta – E’ stata introdotta in via
sperimentale una seconda tipologia di dirigenti a contribuzione ridotta che, rispetto
a quella attualmente prevista, non è legata all’età ma alla retribuzione. In
particolare per i dirigenti assunti o nominati dal 10 novembre scorso con
retribuzione di ammontare non superiore a 65 mila euro annui, l’azienda per un
periodo di 3 anni sarà integralmente esonerata dalla contribuzione al Fondo
Antonio Pastore, mentre la contribuzione al Fondo Mario Negri sarà pari a soli 300
euro annui. Al termine del triennio, in presenza dei requisiti anagrafici
previsti per la prima tipologia di dirigenti a contribuzione ridotta, l’azienda
potrà comunque beneficiare delle agevolazioni contributive previste per detta
tipologia per la durata corrispondente.
E’ stato altresì ampliato il campo di applicazione
delle attuali riduzioni contributive legate all’età dei neodirigenti
non essendo più necessaria la preventiva permanenza nella qualifica di quadro
per almeno 3 anni. Le aziende avranno pertanto diritto all’agevolazione
(consistente come in passato nell’abbattimento di oltre il 60% della
contribuzione ai Fondi
Mario Negri e Antonio Pastore) per tutti i dirigenti assunti o nominati entro
il 48° anno di età; la durata del beneficio sarà così diversificata a seconda
dell’età del dirigente:
età |
durata |
fino a 40 anni |
4 anni |
da 41 a 45 anni |
3 anni |
da 46 a 48 anni |
2 anni |
In caso di assunzione di dirigenti disoccupati di
età non inferiore a 55 anni, la durata del beneficio sarà pari a 1 anno.
Licenziamenti – Sono stati previsti
due tipi di intervento: da un lato sono stati modificati i termini di preavviso
e, dall’altro lato, sono stati ridotti gli importi dell’indennità risarcitoria,
tanto di quella ordinaria quanto di quella supplementare spettante ai dirigenti
con anzianità superiore a 12 anni (in precedenza 10), da corrispondere in caso
di licenziamento ingiustificato.
Malattia – La durata del periodo di conservazione
del posto di lavoro è stata ridotta a 8 mesi (in precedenza 12 mesi) in un anno
solare. In caso di dirigenti affetti da patologie gravi e continuative che
comportino terapie salvavita la durata del periodo in questione sarà invece
pari a 14 mesi.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.283/2012
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